Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Delibera della Giunta Regionale FVG n. 2018 del 30/12/2020
A decorrere dal 01 gennaio 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è diventata l’autorità competente per tutto il territorio regionale in materia di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione.
Per svolgere le attività di pertinenza sull’intero territorio regionale, la Regione si avvale della Società partecipata U.C.I.T. s.r.l., che già operava in delegazione amministrativa su parte del territorio.
In attuazione all’art. 24 della Legge Regionale 11 ottobre 2012 n .19 recante ‘Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti’, con Delibera n. 2018 del 30 dicembre 2020 sono state disciplinate le nuove procedure per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. Tali disposizioni si intendono finalizzate a garantire condizioni omogenee di operatività per tutti gli utenti del territorio regionale.
La Delibera regionale disciplina gli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, inclusi gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, così come definiti dal D. Lgs.192/05, aggiornato al 15/06/2020.
Si specifica che gli impianti termici e i generatori di calore dedicati invia esclusiva ai cicli di processo o i generatori di calore ad uso promiscuo con un utilizzo del calore prodotto destinata in modo prevalente al processo produttivo (superiore al 50%rispetto alla parte destinata alla climatizzazione degli ambienti), non rientrano nel campo di applicazione della presente normativa e non sono assoggettati all’obbligo di redazione del libretto di impianto e all’iscrizione al Catasto (CRIT-FVG).
Tutti i restanti generatori installati sugli impianti termici, anche se non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, sono assoggettati a registrazione al Catasto.
Di seguito si riassumono le principali novità introdotte dalla Delibera regionale:
- Attualmente, all’atto della trasmissione della scheda identificativa di cui al punto 1 del libretto di climatizzazione, il catasto rilascia un codice univoco di riconoscimento che accompagnerà gli impianti denunciati per tutto il loro ciclo di vita. A partire dal 01 luglio 2021 l’impianto termico a servizio dell’edificio sarà identificato mediante la seguente codifica:
- codice Targa impianto: nel quale sarà riportata la potenza termica complessiva installata nell’edificio. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.
- codice impianto: che identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di alimentazione energetica (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa), per potenza termica nominale o per destinazione d’uso (es. generatore di calore o climatizzatore estivo/pompa di calore).
- La Targa sarà distribuita senza oneri previa prenotazione e dovrà essere riportata sul libretto di impianto e su qualsiasi comunicazione associata (RCEE, APE, ecc.);
- La Targa dovrà essere applicata anche sugli impianti (sul generatore principale), da parte dei manutentori/installatori o degli ispettori regionali;
- I generatori di calore che insistono su un unico impianto ed aventi ciascuno una potenza termica utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto.
- I generatori di calore aventi potenza termica utile superiore a o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto;
- Il codice Targa accompagnerà l’impianto fino alla sua disattivazione, ovvero per tutto il ciclo di vita edificio-impianto. Si precisa che sono considerati impianti disattivati quelli privi di parti essenziali senza i quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia. La disattivazione deve essere effettuata da personale abilitato ai sensi del DM n. 37/2008 e andrà comunicata ad UCIT entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione.
Si segnala che, secondo quanto riportato all’art. 10, comma 6 della Delibera FVG n. 2018/2020 l’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario.