Medi impianti termici e limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU Serie Generale n. 202 del 13-08-2020)
Il Decreto Legislativo 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, detta una serie di disposizioni correttive ed integrative al precedente Decreto Legislativo 183/2017.
Le modifiche, che interessano principalmente la Parte V del Testo Unico Ambientale, sono finalizzate a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure di autorizzazione e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.
Norme in materia di tutela dell’aria, quali novità:
Il nuovo Decreto Legislativo contribuisce a fare chiarezza su alcune lacune e refusi normativi creati dal precedente D.Lgs 183/2017 introducendo anche nuove disposizioni connesse sia all’esercizio dell’attività produttiva sia alla conduzione dei medi impianti termici.
Per quanto concerne gli aspetti ambientali legati alle norme in materia di tutela dell’aria, di seguito si sintetizzano le principali modifiche apportate alla Parte V del Decreto Legislativo 152/2006:
- art. 268 – Definizioni: il nuovo Decreto introduce e modifica alcune definizioni. In particolare, con la lettera f-bis) viene introdotta la nuova definizione di ‘emissioni odorigene’ (emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena), mentre alla lettera mm) viene modificata la definizione di ‘solvente organico’ (qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservanti);
- art. 269 – Autorizzazione alla emissioni in atmosfera per gli stabilimenti: sono introdotti i commi 11-bis) e 11-ter) inerenti alle comunicazioni da trasmettere all’autorità competente e ai relativi aggiornamenti dell’autorizzazione in caso di variazione del gestore dello stabilimento e di trasferimento di una parte di stabilimento;
- art. 271 – Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività: ai fini di limitare l’emissione di sostanze pericolose per la salute, viene introdotto il comma 7-bis) connesso alle emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e di sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata. Il nuovo comma prescrive che l’utilizzo di tali sostanze all’interno dei cicli produttivi debba essere quanto più possibile limitato, favorendone la sostituzione non appena tecnicamente ed economicamente possibile. In particolare viene richiesto che, in caso di utilizzo di suddette sostanze, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, il gestore dello stabilimento produca e trasmetta all’autorità competente una relazione tecnica nella quale sia analizzata la disponibilità sul mercato di sostanze alternative a basso rischio e compatibili con la produzione, considerandone la fattibilità tecnica ed economica di utilizzo. Per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 in cui nei cicli produttivi sono utilizzate le sostanze o le miscele previste dall’art. 271, comma 7-bis, la prima relazione andrà trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. In caso di stabilimenti o di installazioni dove, a seguito di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le stesse ricadano all’interno del presente comma, il gestore presenta, entro tre anni dalla riclassificazione, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle nuove disposizioni. I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele previste da tale norma, presentano una domanda di autorizzazione entro il 01 gennaio 2025;
- art. 279 – Sanzioni: viene modificato l’ambito sanzionatorio previsto ai commi 3 e 4;
Medi impianti termici, cosa cambia:
Oltre alle integrazioni precedentemente esposte, il D.Lgs. n. 102/2020 ha apportato anche una serie di modifiche e correttivi al tema dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in particolare:
- art. 273 bis – Medi impianti di combustione: secondo quanto disposto dal comma 6, in caso di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, il gestore dovrà presentare una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste dal comma 5 del presente articolo. L’adeguamento potrà essere previsto anche nelle ordinarie domande di rinnovo periodico delle autorizzazioni presentate prima di tale termine. Così come disposto dal D.Lgs. 102/2020, fermo restando il rispetto dei termini di legge, l’autorità competente potrà stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni sopra previste.
Il nuovo Decreto estende anche la lista degli impianti che non costituiscono medi impianti di combustione, integrando il comma 10 con la lettera q-bis) ‘impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni’. A tale tipologia di impianti si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma 1-bis.
- art. 281 – Disposizioni transitorie e finali: viene aggiunto il comma 10-bis che stabilisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, non sono più soggetti al regime di deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06, quali gli impianti alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale compresa tra 1 e 3 MW. Il presente comma stabilisce che a tali impianti vengano applicate le tempistiche e le procedure previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione aventi potenza termica pari o inferiore 5 MW, ovvero che la domanda di autorizzazione sia presentata entro e non oltre il 31.12.2027;
- art. 294 -Prescrizioni per il rendimento di combustione: una importante lacuna tecnica, colmata dal D.Lgs. 102/2020, riguarda le prescrizioni connesse al controllo del rendimento di combustione. Tale ambito, in precedenza poco chiaro dal punto di vista prettamente tecnico, aveva dato adito a diverse interpretazioni circa le tipologie di sistemi di controllo e regolazione da applicare agli impianti, con importanti risvolti economici che spesso si riversavano sul gestore. Con il nuovo comma 3-bis) vengono finalmente chiariti i requisiti che tali sistemi devono possedere: ‘Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore‘. Per quanto concerne gli impianti disciplinati dal titolo I, parte V, del D.Lgs. 152/2006, accettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, tali sistemi devono essere applicati ove tecnicamente possibile e non applicando le norme di aggregazione previste dall’art. 272, comma 1. La tempistica di adeguamento, contenuta nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, dispone che gli impianti in esercizio alla data del 19.12.2017, devono adeguarsi all’art. 294 in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione dello stabilimento se appartenenti al titolo I, oppure entro il 01.01.2025 se soggetti al titolo II della medesima parte quinta.
- Allegato I, Parte III – Valori limite e prescrizioni: vengono corretti e rettificati alcuni refusi presenti nel D.Lgs. 183/17 relativi alle emissioni di taluni inquinanti prodotti dai medi impianti di combustione. In particolare segnaliamo che, per i medi impianti nuovi ed esistenti (valori dal rispettare entro le date dell’art. 273-bis, comma 5) alimentati a combustibili gassosi, i limiti connessi alle emissioni di polveri, precedente introdotti dal D.Lgs. 183/17 anche per il gas metano e GPL, si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.
Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 (Download)