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Decreto Legislativo 48/2020: nuove regole sulle prestazioni energetiche degli edifici

Le nuove regole dettate dal D.Lgs. n. 48/2020 nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti termici

Nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Costituito da 18 articoli che contengono modifiche e/o integrazioni al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 il nuovo Decreto si pone l’obiettivo di intervenire sul patrimonio immobiliare italiano, migliorandone le prestazioni energetiche, anche attraverso specifiche azioni di miglioramento atte a:

  • accelerare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici;
  • dare un impulso alla mobilità elettrica.

Decreto Legislativo 48/2020 e impianti termici, quali novità:

Le principali novità apportate dal nuovo decreto agli impianti termici sono:

  • la modifica della definizione di ‘generatore di calore’, di ‘impianto termico’ e ‘di sistema tecnico, per l’edilizia’;
  • l’introduzione delle nuove definizioni di ‘sistema o impianto di climatizzazione invernale’ o ‘impianto di riscaldamento’, di ‘sistema di automazione e controllo dell’edificio’ e di ‘sistemi alternativi ad alta efficienza’.

Il Decreto ha inoltre disposto che, ove tecnicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025, gli edifici non residenziali (es. le attività produttive) dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, dovranno essere provvisti di sistemi di automazione e controllo in grado di:  

  1. monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
  2. confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite di efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
  3. consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere inter operabili con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

Pertanto entro il 1° gennaio 2025 tali edifici, dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo in grado di gestire, controllare, integrare e far comunicare tra loro i vari sistemi tecnici dell’edificio ovvero le apparecchiature tecniche per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili.

Con un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica dovranno inoltre essere armonizzate, nonché aggiornate, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.