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EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SOSTANZE PERICOLOSE: NUOVA RELAZIONE OBBLIGATORIA

Il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale, introducendo nuove prescrizioni ed adempimenti a carico delle aziende.

In particolare all’art. 271 è stato introdotto il comma 7-bis, che regolamenta e limita le emissioni:

  • delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (rif. H340, H350, H360 sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (es. come disposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le sostanze individuate nella tabella A2 alla Parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);
  • delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) per effetto dalla presenza delle sostanze ‘riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).

[ Download PDF D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 ]

 

Le modifiche introdotte dal nuovo comma legislativo prevedono che:

  • Le succitate sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le sostanze stesse;
  • le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere il più possibile limitate.

 

A tali modifiche normative corrisponderanno nuovi adempimenti a carico delle aziende:

  • i gestori di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, (28/08/2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno produrre entro il 28/08/2021, una relazione nella quale sono indicate le sostanze ricadenti nel decreto, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze con alternative a basso rischio. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
  • la relazione di cui al precedente punto dovrà essere prodotta ogni cinque anni, a decorrere dalla data di redazione della precedente relazione o dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione;
  • nel caso di un aggiornamento degli elenchi, che comporti una riclassificazione delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo facendole rientrare tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione di cui sopra;
  • ai fini dell’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 (es. impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali). In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Lo Staff del Gruppo Cadel è a disposizione delle aziende che dovranno adeguarsi alla nuova normativa adempiendo in tempi rapidi alle nuove prescrizioni  obbligatorie previste.